Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
16/05/2016 La cessione delle parti comuni condominiali può generare plusvalenza S.M.Perego
16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
13/05/2016 Pubblicati i limiti di detrazione per le tasse universitarie S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
12/05/2016 Come recuperare l’acconto IRAP versato ma non dovuto S.M.Perego
12/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
16/05/2016 Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso S.M.Perego
14/03/2016 Attivato il blocco e/o il sequestro di beni senza frontiere S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego
14/06/2016 Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti S.M.Perego

Records 381 to 390 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario   Data : 16/06/2017
Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario
La Corte di Cassazione, nella sentenza 14.6.2017 n. 29699, ha stabilito che la confisca per equivalente non può trovare applicazione in relazione alla fattispecie di bancarotta impropria societaria di cui all’art. 223 co. 2 n. 1 del RD 267/42. La misura (sanzionatoria) in questione, infatti, non è prevista per la fattispecie fallimentare ma solo per i reati societari in essa contemplati dall’art. 2641 co. 2 c.c. (trattandosi di un reato complesso).
A fronte di ciò, si potrebbe ipotizzare che, una volta ravvisati tutti gli elementi costitutivi di uno tra i reati societari, la confisca possa essere applicata anche in riferimento alla bancarotta impropria da reato societario.
Ciò, tuttavia, presupporrebbe la possibilità di scindere il reato complesso, valorizzandone una parte. Ma tale soluzione è da escludere. Le specificità e peculiarità del delitto di bancarotta societaria, che assorbono completamente il reato societario, non consentono l'operazione di scomposizione della condotta di bancarotta per far derivare dal reato societario risposte sanzionatorie previste solo per quest’ultima fattispecie, perché ciò violerebbe il principio di tassatività (cfr. anche Cass. n. 18775/2015 e Cass. n. 11170/2015). Critiche a tale ricostruzione sono espresse da una parte della dottrina.
Sempre la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza 15.6.2017 n. 29885, ha precisato che la conservazione in bilancio di un credito inesigibile nella sua integrità – invece da svalutare almeno del 90%, conformemente alle indicazioni dei principi contabili dai quali ci si può discostare solo fornendo adeguata giustificazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 22474/2016) - può rilevare ai fini dell’integrazione della fattispecie di false comunicazioni sociali e, tramite essa, della bancarotta da reato societario di cui all’art. 223 co. 2 n. 1 del RD 267/1942.
Infatti, l’omessa svalutazione può consentire, come accadeva nel caso di specie, la prosecuzione dell’attività nonostante la perdita integrale del capitale sociale, con aggravamento del dissesto.
E tale condotta è contemplata dal citato art. 223 co. 2 n. 1 del RD 267/1942, che punisce chiunque cagioni, o concorra a cagionare, commettendo i delitti societari ivi contemplati, il dissesto della società. Ricomprendendo sia chi il dissesto lo abbia cagionato sia chi ne abbia causato solo una parte (in altri termini, l’abbia aggravato); posto che il dissesto, nei suoi termini economici, non costituisce un dato di fatto immodificabile e può pertanto essere reso ancora più grave.
Fonte: Cass. pen. 14.6.2017 n. 29699 – Cass. pen. 14.6.2017 n. 29885 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2017 - "Bancarotta impropria da reato societario senza confisca per equivalente" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego