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01/12/2016 Le piattaforme petrolifere sempre soggette ad ICI IMU e TASI S.M.Perego
01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego
01/12/2016 Le segnalazioni di anomalia agli Studi di Settore 2015 vanno comunicate con il nuovo software S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego

Records 1441 to 1450 of 2397
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Titolo: Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017   Data : 16/06/2017
Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017
Per effetto dell'approvazione del Ddl. di conversione del DL 24.4.2017 n. 50, da parte del Senato, viene attribuita piena operatività ai nuovi vincoli in materia di compensazioni di crediti fiscali.
In particolare, viene ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia annua rilevante ai fini dell'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) in relazione all'utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) dei crediti per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, per le imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per l'IRAP, per le ritenute alla fonte e per i crediti IVA (annuali e trimestrali).
In ambito IVA, inoltre, viene modificato il momento in cui è possibile effettuare la compensazione dei suddetti crediti IVA, per importo superiore a 5.000,00 euro annui: la stessa può, infatti, avvenire a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall'istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale.
In ultimo, si segnala l'obbligo di trasmissione esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) dei modelli F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA, riportanti compensazioni orizzontali, di qualsiasi importo, di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP, all'IVA e ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Fonte: Art. 3 DL 24.4.2017 n. 50 – Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2017 - "Vincoli più severi alle compensazioni dei crediti fiscali" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego