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Data Titolo Sezione Autore
04/04/2018 Pronti gli Studi di Settore – Approvati i correttivi per il 2017 S.M.Perego
05/08/2015 Pronti i ricorsi contro l’aumento TARSU per l’anno 2013 S.M.Perego
10/03/2017 Pronto il Ddl per gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
16/02/2016 Pronto il decreto di innalzamento delle percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
18/12/2017 Pronto il modello per la “Tobin Tax” S.M.Perego
07/11/2018 Pronto il modello per la nuova rottamazione S.M.Perego
29/03/2018 Pronto il software di controllo dello “Spesometro” che scade il 6.4.2018 S.M.Perego
11/11/2016 Proposto lo slittamento della trasmissione telematica delle C.U. al 31 marzo Stefano M. Perego
09/04/2018 Proposto un nuovo regolamento per i revisori degli enti locali S.M.Perego
24/07/2019 Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA S.M.Perego

Records 1911 to 1920 of 2397
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Titolo: Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017   Data : 16/06/2017
Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017
Per effetto dell'approvazione del Ddl. di conversione del DL 24.4.2017 n. 50, da parte del Senato, viene attribuita piena operatività ai nuovi vincoli in materia di compensazioni di crediti fiscali.
In particolare, viene ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia annua rilevante ai fini dell'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) in relazione all'utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) dei crediti per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, per le imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per l'IRAP, per le ritenute alla fonte e per i crediti IVA (annuali e trimestrali).
In ambito IVA, inoltre, viene modificato il momento in cui è possibile effettuare la compensazione dei suddetti crediti IVA, per importo superiore a 5.000,00 euro annui: la stessa può, infatti, avvenire a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall'istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale.
In ultimo, si segnala l'obbligo di trasmissione esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) dei modelli F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA, riportanti compensazioni orizzontali, di qualsiasi importo, di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP, all'IVA e ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Fonte: Art. 3 DL 24.4.2017 n. 50 – Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2017 - "Vincoli più severi alle compensazioni dei crediti fiscali" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego