Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/04/2018 La cassazione vincola l’agevolazione prima casa al trasferimento della residenza S.M.Perego
12/04/2018 INPS Parte l’accertamento in vita dei pensionati residenti all’estero S.M.Perego
20/04/2018 Diffuse le istruzioni operative per il 2018 dalla Guardia di Finanza S.M.Perego
20/04/2018 Nuova Privacy in vigore dal 25.5.2018 S.M.Perego
27/04/2018 Anche per l’anno 2018 aumenta il diritto camerale S.M.Perego
27/04/2018 Sulle locazioni a canone concordato la stretta dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
27/04/2018 I Bitcoin si dichiarano nel quadro RW S.M.Perego
27/04/2018 INPS – Forniti i chiarimenti sui congedi parentali per adozioni o affidamenti S.M.Perego
27/04/2018 INPS disponibili le CU ma i CAF e gli intermediari ancora aspettano gli inoltri massivi S.M.Perego
27/04/2018 Gli immobili estromessi dall’impresa si dichiarano nel quadro RB S.M.Perego

Records 2121 to 2130 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017   Data : 16/06/2017
Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017
Per effetto dell'approvazione del Ddl. di conversione del DL 24.4.2017 n. 50, da parte del Senato, viene attribuita piena operatività ai nuovi vincoli in materia di compensazioni di crediti fiscali.
In particolare, viene ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia annua rilevante ai fini dell'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) in relazione all'utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) dei crediti per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, per le imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per l'IRAP, per le ritenute alla fonte e per i crediti IVA (annuali e trimestrali).
In ambito IVA, inoltre, viene modificato il momento in cui è possibile effettuare la compensazione dei suddetti crediti IVA, per importo superiore a 5.000,00 euro annui: la stessa può, infatti, avvenire a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall'istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale.
In ultimo, si segnala l'obbligo di trasmissione esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) dei modelli F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA, riportanti compensazioni orizzontali, di qualsiasi importo, di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP, all'IVA e ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Fonte: Art. 3 DL 24.4.2017 n. 50 – Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2017 - "Vincoli più severi alle compensazioni dei crediti fiscali" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego