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13/10/2015 Nuove dilazioni per i ruoli S.M.Perego
13/10/2015 Pubblicate le istruzioni e la modulistica per accedere agli sgravi contributivi S.M.Perego
13/10/2015 Il 22.10.2015 entra in vigore la riforma del sistema penale tributario (D.Lgs. 158/2015). S.M.Perego
14/10/2015 Dal 1.1.2016 spariscono i Co.Co.Pro. S.M.Perego
14/10/2015 L’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria S.M.Perego
14/10/2015 Cessa il penale per gli intenti elusivi e l’abuso del diritto dal 1.10.2015 S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 INPS - Anche il lavoro occasionale e accessorio è soggetto alle prestazioni di sostegno al reddito S.M.Perego
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
15/10/2015 Definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta per le strutture ricettive S.M.Perego

Records 411 to 420 of 2397
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Titolo: Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017   Data : 16/06/2017
Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017
Per effetto dell'approvazione del Ddl. di conversione del DL 24.4.2017 n. 50, da parte del Senato, viene attribuita piena operatività ai nuovi vincoli in materia di compensazioni di crediti fiscali.
In particolare, viene ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia annua rilevante ai fini dell'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) in relazione all'utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) dei crediti per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, per le imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per l'IRAP, per le ritenute alla fonte e per i crediti IVA (annuali e trimestrali).
In ambito IVA, inoltre, viene modificato il momento in cui è possibile effettuare la compensazione dei suddetti crediti IVA, per importo superiore a 5.000,00 euro annui: la stessa può, infatti, avvenire a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall'istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale.
In ultimo, si segnala l'obbligo di trasmissione esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) dei modelli F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA, riportanti compensazioni orizzontali, di qualsiasi importo, di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP, all'IVA e ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Fonte: Art. 3 DL 24.4.2017 n. 50 – Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2017 - "Vincoli più severi alle compensazioni dei crediti fiscali" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego