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Data Titolo Sezione Autore
08/01/2019 Fatturazione elettronica e momento di emissione - Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente S.M.Perego
02/09/2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
14/12/2018 Fatturazione elettronica Novità del DL 119/2018 S.M.Perego
06/12/2017 Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti dall’1.1.2019 S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
09/08/2018 Fatture e corrispettivi impossibile la ricerca facilitata per gli intermediari S.M.Perego
22/05/2018 Fatture elettroniche – Novità dal Forum S.M.Perego
16/05/2018 Fatture elettroniche con date diverse S.M.Perego
30/07/2018 Fatture elettroniche reperibili solo se si conosce in fornitore S.M.Perego
03/05/2016 Finalmente ha visto la luce il DM del MIUR sulle tasse detraibili per le università private S.M.Perego

Records 751 to 760 of 2397
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Titolo: Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017   Data : 16/06/2017
Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017
Per effetto dell'approvazione del Ddl. di conversione del DL 24.4.2017 n. 50, da parte del Senato, viene attribuita piena operatività ai nuovi vincoli in materia di compensazioni di crediti fiscali.
In particolare, viene ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia annua rilevante ai fini dell'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) in relazione all'utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) dei crediti per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, per le imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per l'IRAP, per le ritenute alla fonte e per i crediti IVA (annuali e trimestrali).
In ambito IVA, inoltre, viene modificato il momento in cui è possibile effettuare la compensazione dei suddetti crediti IVA, per importo superiore a 5.000,00 euro annui: la stessa può, infatti, avvenire a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall'istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale.
In ultimo, si segnala l'obbligo di trasmissione esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) dei modelli F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA, riportanti compensazioni orizzontali, di qualsiasi importo, di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP, all'IVA e ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Fonte: Art. 3 DL 24.4.2017 n. 50 – Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2017 - "Vincoli più severi alle compensazioni dei crediti fiscali" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego