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Data Titolo Sezione Autore
10/04/2017 Una nuova Circolare su iper-ammortamenti S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego
30/01/2017 Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
23/01/2017 Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento S.M.Perego
23/01/2017 Semplificati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico nel bilancio abbreviato S.M.Perego
23/01/2017 Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre S.M.Perego
23/01/2017 In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati S.M.Perego

Records 1141 to 1150 of 2397
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Titolo: Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016   Data : 19/06/2017
Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016
Nella ris. 16.6.2017 n. 3/DF, il Min. Economia e finanze ha precisato che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IMU, il cui termine scade il 30.6.2017 con riferimento all'anno 2016, i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, al fine di beneficiare dell'esenzione IMU per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti (art. 1 co. 13 della L. 208/2015).
Il co. 12-ter dell'art. 13 del DL 201/2011, infatti, stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Quindi, nel caso in cui le qualifiche di CD e di IAP siano rimaste immutate rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate, l'obbligo dichiarativo non sussiste.
Di contro, secondo il Dipartimento, devono essere dichiarati ai fini dell'esenzione IMU, i terreni agricoli (e quelli non coltivati) posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti alla previdenza agricola, la cui qualifica soggettiva abbia subito variazioni nel corso dell'anno precedente (l'autore, peraltro, evidenzia che le qualifiche di CD e IAP sono conosciuti e conoscibili dai Comuni).
Fonte: Ris. Min. Economia e finanze 16.6.2017 n. 3/DF – Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2017 - "Nessun obbligo dichiarativo per CD e IAP ai fini dell’esenzione IMU" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego