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Data Titolo Sezione Autore
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego
03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
21/04/2016 Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego

Records 2291 to 2300 of 2397
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Titolo: Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016   Data : 19/06/2017
Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016
Nella ris. 16.6.2017 n. 3/DF, il Min. Economia e finanze ha precisato che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IMU, il cui termine scade il 30.6.2017 con riferimento all'anno 2016, i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, al fine di beneficiare dell'esenzione IMU per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti (art. 1 co. 13 della L. 208/2015).
Il co. 12-ter dell'art. 13 del DL 201/2011, infatti, stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Quindi, nel caso in cui le qualifiche di CD e di IAP siano rimaste immutate rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate, l'obbligo dichiarativo non sussiste.
Di contro, secondo il Dipartimento, devono essere dichiarati ai fini dell'esenzione IMU, i terreni agricoli (e quelli non coltivati) posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti alla previdenza agricola, la cui qualifica soggettiva abbia subito variazioni nel corso dell'anno precedente (l'autore, peraltro, evidenzia che le qualifiche di CD e IAP sono conosciuti e conoscibili dai Comuni).
Fonte: Ris. Min. Economia e finanze 16.6.2017 n. 3/DF – Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2017 - "Nessun obbligo dichiarativo per CD e IAP ai fini dell’esenzione IMU" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego