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Data Titolo Sezione Autore
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego
26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
26/11/2015 I medici di base esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
26/07/2016 I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego

Records 821 to 830 of 2397
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Titolo: Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016   Data : 19/06/2017
Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016
Nella ris. 16.6.2017 n. 3/DF, il Min. Economia e finanze ha precisato che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IMU, il cui termine scade il 30.6.2017 con riferimento all'anno 2016, i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, al fine di beneficiare dell'esenzione IMU per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti (art. 1 co. 13 della L. 208/2015).
Il co. 12-ter dell'art. 13 del DL 201/2011, infatti, stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Quindi, nel caso in cui le qualifiche di CD e di IAP siano rimaste immutate rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate, l'obbligo dichiarativo non sussiste.
Di contro, secondo il Dipartimento, devono essere dichiarati ai fini dell'esenzione IMU, i terreni agricoli (e quelli non coltivati) posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti alla previdenza agricola, la cui qualifica soggettiva abbia subito variazioni nel corso dell'anno precedente (l'autore, peraltro, evidenzia che le qualifiche di CD e IAP sono conosciuti e conoscibili dai Comuni).
Fonte: Ris. Min. Economia e finanze 16.6.2017 n. 3/DF – Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2017 - "Nessun obbligo dichiarativo per CD e IAP ai fini dell’esenzione IMU" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego