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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
11/07/2016 La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli S.M.Perego
27/11/2015 La dichiarazione omessa ma presentata tardivamente non proroga i termini di accertamento S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego
03/03/2017 La dichiarazione telematica della Tobin TAx prorogata al 31 maggio 2017 S.M.Perego
29/05/2018 La difesa fitosanitaria rientra nel bonus verde S.M.Perego
28/10/2015 La disciplina IVA della cessione agevolata dei beni ai soci S.M.Perego
06/04/2016 La divisione ereditaria sconta il prezzo valore S.M.Perego
06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
09/12/2015 La domanda di riconoscimento di fabbricato rurale ha sempre effetto retroattivo S.M.Perego

Records 1331 to 1340 of 2397
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Titolo: Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali   Data : 20/06/2017
Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali
L'art. 4-bis della legge di conversione del DL 50/2017 disciplina la cessione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali da parte dei soggetti "incapienti", per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021.
Sostituendo il co. 2-ter dell'art. 14 del DL 63/2013, infatti, è previsto che per tutti gli interventi di riqualificazione energetica che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65%, la cessione del credito può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR.
Si tratta dei contribuenti che ricadono nella c.d. "no tax area", cioè i possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per tipologie reddituali di cui all'art. 13 del TUIR. Tali contribuenti, infatti, non potrebbero fruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.
Per le spese sostenute dall'1.12017 al 31.12.2021, tali condizioni devono sussistere nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
Fonte: DL 50/2017 in sede di conversione - Il Quotidiano del Commercialista del 20.6.2017 - "Per gli incapienti cessione del bonus IRPEF/IRES per le spese fino al 2021" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego