Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/04/2016 Lo Spesometro diventa fonte di accertamento S.M.Perego
25/05/2017 Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo S.M.Perego
31/12/2017 Locazioni brevi - Aggregazione non sempre possibile S.M.Perego
24/07/2019 Locazioni commerciali – la cedolare secca si applica solo alle persone fisiche S.M.Perego
24/11/2010 Lotta all'evasione fiscale e contributiva news S.M.Perego
30/11/2015 Mancano le istruzioni per il recupero degli acconti IRAP se non dovuta S.M.Perego
17/09/2018 Marca da bollo su contratti elettronici MEPA S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego
04/11/2015 Maternità e congedi parentali – Messaggio INPS S.M.Perego
29/04/2016 Maternità e congedi parentali – Novità INPS S.M.Perego

Records 1501 to 1510 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali   Data : 20/06/2017
Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali
L'art. 4-bis della legge di conversione del DL 50/2017 disciplina la cessione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali da parte dei soggetti "incapienti", per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021.
Sostituendo il co. 2-ter dell'art. 14 del DL 63/2013, infatti, è previsto che per tutti gli interventi di riqualificazione energetica che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65%, la cessione del credito può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR.
Si tratta dei contribuenti che ricadono nella c.d. "no tax area", cioè i possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per tipologie reddituali di cui all'art. 13 del TUIR. Tali contribuenti, infatti, non potrebbero fruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.
Per le spese sostenute dall'1.12017 al 31.12.2021, tali condizioni devono sussistere nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
Fonte: DL 50/2017 in sede di conversione - Il Quotidiano del Commercialista del 20.6.2017 - "Per gli incapienti cessione del bonus IRPEF/IRES per le spese fino al 2021" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego