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Data Titolo Sezione Autore
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego
03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
21/04/2016 Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego

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Titolo: Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali   Data : 20/06/2017
Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali
L'art. 4-bis della legge di conversione del DL 50/2017 disciplina la cessione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali da parte dei soggetti "incapienti", per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021.
Sostituendo il co. 2-ter dell'art. 14 del DL 63/2013, infatti, è previsto che per tutti gli interventi di riqualificazione energetica che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65%, la cessione del credito può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR.
Si tratta dei contribuenti che ricadono nella c.d. "no tax area", cioè i possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per tipologie reddituali di cui all'art. 13 del TUIR. Tali contribuenti, infatti, non potrebbero fruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.
Per le spese sostenute dall'1.12017 al 31.12.2021, tali condizioni devono sussistere nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
Fonte: DL 50/2017 in sede di conversione - Il Quotidiano del Commercialista del 20.6.2017 - "Per gli incapienti cessione del bonus IRPEF/IRES per le spese fino al 2021" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego