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23/05/2018 Esoneri contributivi per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali S.M.Perego
30/11/2018 Esonero parziale per medici e farmacie dalla fattura elettronica S.M.Perego
06/08/2015 Essendo quasi finita la campagna sul 730 Precompilato 2015 il Precompilato 2016 ci riserva ulteriori novità S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
14/12/2018 Esterometro - Comunicazione delle operazioni transfrontaliere S.M.Perego
03/12/2018 Esterometro con obbligo dall’1.1.2019 S.M.Perego
05/02/2019 Esterometro entro il 28 febbraio 2019 S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
28/03/2019 Esterometro esteso anche ai soggetti privati privi di partita IVA S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego

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Titolo: Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali   Data : 20/06/2017
Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali
L'art. 4-bis della legge di conversione del DL 50/2017 disciplina la cessione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali da parte dei soggetti "incapienti", per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021.
Sostituendo il co. 2-ter dell'art. 14 del DL 63/2013, infatti, è previsto che per tutti gli interventi di riqualificazione energetica che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65%, la cessione del credito può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR.
Si tratta dei contribuenti che ricadono nella c.d. "no tax area", cioè i possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per tipologie reddituali di cui all'art. 13 del TUIR. Tali contribuenti, infatti, non potrebbero fruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.
Per le spese sostenute dall'1.12017 al 31.12.2021, tali condizioni devono sussistere nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
Fonte: DL 50/2017 in sede di conversione - Il Quotidiano del Commercialista del 20.6.2017 - "Per gli incapienti cessione del bonus IRPEF/IRES per le spese fino al 2021" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego