Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
12/04/2016 L’introduzione del “Desktop telematico” blocca gli studi professionali S.M.Perego
12/04/2016 Possibile proroga dal 7.7.2016 al 23.7.2016 per il 730 S.M.Perego
13/04/2016 Disponibile GERICO 2016 S.M.Perego
13/04/2016 L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata S.M.Perego
13/04/2016 Scontano l’INAIL le attività sociali svolte dai Comuni S.M.Perego
14/04/2016 Chi può accedere al regime premiale degli Studi di Settore 2016? S.M.Perego
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
14/04/2016 La notifica degli atti sulla voluntary disclosure può avvenire sulla PEC del professionista S.M.Perego
15/04/2016 Lo Spesometro diventa fonte di accertamento S.M.Perego
15/04/2016 Al via l’adempimento collaborativo S.M.Perego

Records 91 to 100 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali   Data : 20/06/2017
Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali
L'art. 4-bis della legge di conversione del DL 50/2017 disciplina la cessione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali da parte dei soggetti "incapienti", per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021.
Sostituendo il co. 2-ter dell'art. 14 del DL 63/2013, infatti, è previsto che per tutti gli interventi di riqualificazione energetica che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65%, la cessione del credito può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR.
Si tratta dei contribuenti che ricadono nella c.d. "no tax area", cioè i possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per tipologie reddituali di cui all'art. 13 del TUIR. Tali contribuenti, infatti, non potrebbero fruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.
Per le spese sostenute dall'1.12017 al 31.12.2021, tali condizioni devono sussistere nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
Fonte: DL 50/2017 in sede di conversione - Il Quotidiano del Commercialista del 20.6.2017 - "Per gli incapienti cessione del bonus IRPEF/IRES per le spese fino al 2021" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego