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17/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni applicative per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
17/03/2017 INPS - Premio alla nascita erogato in unica soluzione S.M.Perego
22/03/2017 Con il DL 8/2017 in arrivo la proroga del termine per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
22/03/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione del Modello INTRA2 S.M.Perego
22/03/2017 Dai voucher al lavoro nero S.M.Perego
22/03/2017 Scade il 31.3.2017 la presentazione della domanda per il bonus bonifica da amianto S.M.Perego
22/03/2017 Nel modello polivalente anche le operazioni in contanti oltre i 3 mila euro S.M.Perego
22/03/2017 Chiarite le modalità per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali S.M.Perego
22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego
22/03/2017 La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza S.M.Perego

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Titolo: Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS   Data : 20/06/2017
Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS
Con il messaggio 16.6.2017 n. 2499, l’INPS ha fornito indicazioni circa l’operatività degli incentivi in caso di assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato di primo livello, ricordando che il relativo regime contributivo, ridotto e differenziato tra aziende che superano o meno i nove dipendenti, è disciplinato dall'art. 1 co. 773 della L. 296/2006.
Considerato tale regime contributivo:
- gli incentivi previsti dall'art. 32 del DLgs. 150/2015 (applicabili alle assunzioni effettuate dal 24.9.2015 al 31.12.2017), tra cui la riduzione al 5% dell’aliquota contributiva del 10%, si applicano a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale;
- lo sgravio triennale del 100% della contribuzione dovuta dai datori di lavoro aventi alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 (art. 22 co. 1 della L. 183/2011), che trovava applicazione per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo transitorio 1.1.2012-31.12.2016, è alternativo rispetto a quello previsto dall'art. 32. Pertanto, il datore di lavoro che abbia legittimamente fruito dello sgravio triennale di cui all'art. 22 non può, qualora la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata dello sgravio stesso, fruire anche dei benefici ex art. 32 del DLgs. 150/2015 per il periodo residuo.
Fonte: Messaggio INPS 16.6.2017 n. 2499 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.6.2017 - "Per l’apprendistato di primo livello agevolazioni tra loro alternative" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego