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06/03/2017 Al via i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti esteri non dichiarati S.M.Perego
06/03/2017 In G.U. l’accordo tra l’Italia ed il Principato di Monaco S.M.Perego
06/03/2017 I fabbricati rurali non possono mai essere considerati immobili di lusso S.M.Perego
06/03/2017 Scade domani l’invio delle CU utili alle precompilate S.M.Perego
06/03/2017 Dal 1° luglio ulteriori notifiche sulla PEC – Anche ai privati S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
07/03/2017 INTRASTAT trimestrale ancora nel limbo S.M.Perego
08/03/2017 Gli Ebook sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria S.M.Perego
08/03/2017 L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile S.M.Perego
08/03/2017 Dall’1.1.2017 GE.RI.CO sostituito dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) S..Perego

Records 1631 to 1640 of 2397
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Titolo: Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS   Data : 20/06/2017
Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS
Con il messaggio 16.6.2017 n. 2499, l’INPS ha fornito indicazioni circa l’operatività degli incentivi in caso di assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato di primo livello, ricordando che il relativo regime contributivo, ridotto e differenziato tra aziende che superano o meno i nove dipendenti, è disciplinato dall'art. 1 co. 773 della L. 296/2006.
Considerato tale regime contributivo:
- gli incentivi previsti dall'art. 32 del DLgs. 150/2015 (applicabili alle assunzioni effettuate dal 24.9.2015 al 31.12.2017), tra cui la riduzione al 5% dell’aliquota contributiva del 10%, si applicano a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale;
- lo sgravio triennale del 100% della contribuzione dovuta dai datori di lavoro aventi alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 (art. 22 co. 1 della L. 183/2011), che trovava applicazione per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo transitorio 1.1.2012-31.12.2016, è alternativo rispetto a quello previsto dall'art. 32. Pertanto, il datore di lavoro che abbia legittimamente fruito dello sgravio triennale di cui all'art. 22 non può, qualora la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata dello sgravio stesso, fruire anche dei benefici ex art. 32 del DLgs. 150/2015 per il periodo residuo.
Fonte: Messaggio INPS 16.6.2017 n. 2499 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.6.2017 - "Per l’apprendistato di primo livello agevolazioni tra loro alternative" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego