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Data Titolo Sezione Autore
17/12/2014 Ravvedimento operoso IMU news S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
24/12/2014 Ravvedimento operoso Novita legge di stabilità 2015 news S.M.Perego
14/03/2016 Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca S.M.Perego
04/12/2015 Ravvedimento operoso sull’Acconto IVA con sanzioni ridotte S.M.Perego
23/12/2014 Razionalizzazione dell’esercizio delle opzioni per alcuni regimi fiscali news S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
26/10/2018 Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa S.M.Perego
04/08/2014 Redditometro 2012 - Lettera dall'Agenzia delle Entrate news S.M.Perego

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Titolo: Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS   Data : 20/06/2017
Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS
Con il messaggio 16.6.2017 n. 2499, l’INPS ha fornito indicazioni circa l’operatività degli incentivi in caso di assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato di primo livello, ricordando che il relativo regime contributivo, ridotto e differenziato tra aziende che superano o meno i nove dipendenti, è disciplinato dall'art. 1 co. 773 della L. 296/2006.
Considerato tale regime contributivo:
- gli incentivi previsti dall'art. 32 del DLgs. 150/2015 (applicabili alle assunzioni effettuate dal 24.9.2015 al 31.12.2017), tra cui la riduzione al 5% dell’aliquota contributiva del 10%, si applicano a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale;
- lo sgravio triennale del 100% della contribuzione dovuta dai datori di lavoro aventi alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 (art. 22 co. 1 della L. 183/2011), che trovava applicazione per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo transitorio 1.1.2012-31.12.2016, è alternativo rispetto a quello previsto dall'art. 32. Pertanto, il datore di lavoro che abbia legittimamente fruito dello sgravio triennale di cui all'art. 22 non può, qualora la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata dello sgravio stesso, fruire anche dei benefici ex art. 32 del DLgs. 150/2015 per il periodo residuo.
Fonte: Messaggio INPS 16.6.2017 n. 2499 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.6.2017 - "Per l’apprendistato di primo livello agevolazioni tra loro alternative" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego