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Data Titolo Sezione Autore
06/03/2017 Dal 1° luglio ulteriori notifiche sulla PEC – Anche ai privati S.M.Perego
02/03/2016 Dal 12.3.2016 le dimissioni si presentano solo telematicamente S.M.Perego
13/01/2016 Dal 13.1.2016 è possibile presentare le istanze telematiche per accedere alle agevolazioni per le imprese S.M.Perego
12/12/2016 Dal 13.12.2016 le opzioni per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
08/05/2019 Dal 15 maggio in vigore la nuova modulistica del Registro delle imprese e del REA S.M.Perego
28/04/2016 Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
05/04/2017 Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50% S.M.Perego
03/08/2016 Dal 15.9.2016 è possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto S.M.Perego
14/04/2017 Dal 19 aprile la tracciabilità d’origine si estende ai prodotti lattiero-caseari S.M.Perego
15/12/2016 Dal 19 dicembre PREGEO si aggiorna alla versione 10 S.M.Perego

Records 441 to 450 of 2397
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Titolo: Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS   Data : 20/06/2017
Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS
Con il messaggio 16.6.2017 n. 2499, l’INPS ha fornito indicazioni circa l’operatività degli incentivi in caso di assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato di primo livello, ricordando che il relativo regime contributivo, ridotto e differenziato tra aziende che superano o meno i nove dipendenti, è disciplinato dall'art. 1 co. 773 della L. 296/2006.
Considerato tale regime contributivo:
- gli incentivi previsti dall'art. 32 del DLgs. 150/2015 (applicabili alle assunzioni effettuate dal 24.9.2015 al 31.12.2017), tra cui la riduzione al 5% dell’aliquota contributiva del 10%, si applicano a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale;
- lo sgravio triennale del 100% della contribuzione dovuta dai datori di lavoro aventi alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 (art. 22 co. 1 della L. 183/2011), che trovava applicazione per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo transitorio 1.1.2012-31.12.2016, è alternativo rispetto a quello previsto dall'art. 32. Pertanto, il datore di lavoro che abbia legittimamente fruito dello sgravio triennale di cui all'art. 22 non può, qualora la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata dello sgravio stesso, fruire anche dei benefici ex art. 32 del DLgs. 150/2015 per il periodo residuo.
Fonte: Messaggio INPS 16.6.2017 n. 2499 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.6.2017 - "Per l’apprendistato di primo livello agevolazioni tra loro alternative" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego