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17/01/2017 Pubblicato il definitivo mod. 730 S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate Approvato e on-line il Mod. 770/2017 definitivo Stefano M. Perego
19/01/2017 Equitalia – Nuovo modello “DA2” per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate On line il modello per la Dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
19/01/2017 Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
23/01/2017 Semplificati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico nel bilancio abbreviato S.M.Perego
23/01/2017 Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre S.M.Perego

Records 1551 to 1560 of 2397
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Titolo: Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile   Data : 21/06/2017
Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile
Con la ris. 20.6.2017 n. 74, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rimborso del 50% dei costi sostenuti dai dipendenti per l'utilizzo promiscuo del proprio telefono cellulare costituisce reddito di lavoro dipendente ex art. 51 co. 1 del TUIR.
Al riguardo, la stessa Agenzia ha, infatti, ritenuto che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società rimborsa ai lavoratori dipendenti sulla base di un criterio forfetario (50% delle spese sostenute), non è supportato da elementi e parametri oggettivi e, dunque, in assenza di una specifica previsione di legge, non possa essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Nel caso di specie, inoltre, il collegamento tra l'uso del cellulare e l'esclusivo interesse del datore di lavoro non sarebbe integrato in relazione al rimborso del costo del servizio di telefonia e del traffico dati, in quanto:
- determinato forfetariamente per venire incontro alle esigenze dei lavoratori dipendenti;
- il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con tale gestore.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 20.6.2017 n. 74 – il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2017 - "Costituiscono reddito i rimborsi spese forfetari dei cellulari “promiscui”" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego