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18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
21/07/2016 Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo S.M.Perego
19/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
20/07/2016 Un’ulteriore proroga che non ci si aspettava per il Mod. 770/2016 S.M.Perego
19/07/2016 Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche S.M.Perego
19/07/2016 Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016 S.M.Perego
19/07/2016 Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare S.M.Perego
12/07/2016 Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese S.M.Perego
21/07/2016 Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec S.M.Perego

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Titolo: Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile   Data : 21/06/2017
Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile
Con la ris. 20.6.2017 n. 74, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rimborso del 50% dei costi sostenuti dai dipendenti per l'utilizzo promiscuo del proprio telefono cellulare costituisce reddito di lavoro dipendente ex art. 51 co. 1 del TUIR.
Al riguardo, la stessa Agenzia ha, infatti, ritenuto che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società rimborsa ai lavoratori dipendenti sulla base di un criterio forfetario (50% delle spese sostenute), non è supportato da elementi e parametri oggettivi e, dunque, in assenza di una specifica previsione di legge, non possa essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Nel caso di specie, inoltre, il collegamento tra l'uso del cellulare e l'esclusivo interesse del datore di lavoro non sarebbe integrato in relazione al rimborso del costo del servizio di telefonia e del traffico dati, in quanto:
- determinato forfetariamente per venire incontro alle esigenze dei lavoratori dipendenti;
- il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con tale gestore.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 20.6.2017 n. 74 – il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2017 - "Costituiscono reddito i rimborsi spese forfetari dei cellulari “promiscui”" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego