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26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
10/01/2017 Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro S.M.Perego
06/05/2016 Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente S.M.Perego
16/03/2018 Anche ingegnieri, architetti e geometri autorizzati alle trasmissioni telematiche per i contribuenti S.M.Perego
29/10/2015 Anche l’acquisto di un auto supporta la maggiorazione dell’ammortamento S.M.Perego
14/03/2016 Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge S.M.Perego
30/03/2016 Anche l’Unico PF diventa Precompilato S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
23/05/2017 Anche la dichiarazione DOCFA è emendabile S.M.Perego
01/07/2016 Anche la sola attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile S.M.Perego

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Titolo: Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile   Data : 21/06/2017
Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile
Con la ris. 20.6.2017 n. 74, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rimborso del 50% dei costi sostenuti dai dipendenti per l'utilizzo promiscuo del proprio telefono cellulare costituisce reddito di lavoro dipendente ex art. 51 co. 1 del TUIR.
Al riguardo, la stessa Agenzia ha, infatti, ritenuto che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società rimborsa ai lavoratori dipendenti sulla base di un criterio forfetario (50% delle spese sostenute), non è supportato da elementi e parametri oggettivi e, dunque, in assenza di una specifica previsione di legge, non possa essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Nel caso di specie, inoltre, il collegamento tra l'uso del cellulare e l'esclusivo interesse del datore di lavoro non sarebbe integrato in relazione al rimborso del costo del servizio di telefonia e del traffico dati, in quanto:
- determinato forfetariamente per venire incontro alle esigenze dei lavoratori dipendenti;
- il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con tale gestore.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 20.6.2017 n. 74 – il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2017 - "Costituiscono reddito i rimborsi spese forfetari dei cellulari “promiscui”" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego