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Data Titolo Sezione Autore
12/11/2015 Non di comodo le società con immobili inagibili S.M.Perego
12/11/2015 Ammesse al consolidato le società non residenti S.M.Perego
12/11/2015 Esaminate le modifiche al regime sanzionatorio in una circolare della GdF S.M.Perego
13/11/2015 Ai Revisori di Enti locali anche il rimborso di spese per vitto ed alloggio S.M.Perego
13/11/2015 Anche per la dichiarazione infedele è ammesso il ravvedimento operoso entro il 29.12.2015 S.M.Perego
13/11/2015 Trasporti internazionali senza IVA S.M.Perego
13/11/2015 Esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi i servizi di telecomunicazione S.M.Perego
16/11/2015 Primi chiarimenti del MEF sulla maggiorazione del 40% dei beni materiali S.M.Perego
16/11/2015 Entro il 16.12.2015 saldi IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2015 Al 30.11.2015 i saldi INPS per i nuovi regimi forfetari S.M.Perego

Records 531 to 540 of 2397
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Titolo: Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile   Data : 21/06/2017
Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile
Con la ris. 20.6.2017 n. 74, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rimborso del 50% dei costi sostenuti dai dipendenti per l'utilizzo promiscuo del proprio telefono cellulare costituisce reddito di lavoro dipendente ex art. 51 co. 1 del TUIR.
Al riguardo, la stessa Agenzia ha, infatti, ritenuto che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società rimborsa ai lavoratori dipendenti sulla base di un criterio forfetario (50% delle spese sostenute), non è supportato da elementi e parametri oggettivi e, dunque, in assenza di una specifica previsione di legge, non possa essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Nel caso di specie, inoltre, il collegamento tra l'uso del cellulare e l'esclusivo interesse del datore di lavoro non sarebbe integrato in relazione al rimborso del costo del servizio di telefonia e del traffico dati, in quanto:
- determinato forfetariamente per venire incontro alle esigenze dei lavoratori dipendenti;
- il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con tale gestore.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 20.6.2017 n. 74 – il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2017 - "Costituiscono reddito i rimborsi spese forfetari dei cellulari “promiscui”" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego