Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/05/2018 La corsa all’aggiornamento in materia di Privacy - Trattamento dei dati personali S.M.Perego
23/06/2016 La costruzione della “Prima casa” non sempre sconta l’IVA al 4% S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
28/04/2017 La CU dell’INPS anche tramite intermediari S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
09/11/2015 La determinazione dell’avviamento sconta sempre una giustificazione S.M.Perego
20/05/2011 La detraibilità dei dispositivi medici - il nostro articolo per ItaliaOggi news S.M.Perego
11/07/2016 La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito S.M.Perego
21/12/2015 La detrazione del 65% si estende alla domotica S.M.Perego

Records 1311 to 1320 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale   Data : 21/06/2017
Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale
L'Agenzia delle Entrate, con riguardo alle novità in materia di versamenti IVA introdotte dall'art. 7-quater co. 20 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), ha chiarito quanto segue:
- i soggetti passivi IVA con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del termine ex art. 6 del DPR 542/99 versando il saldo annuale IVA entro il 30 giugno con la maggiorazione prevista;
- è possibile posticipare ulteriormente al 30 luglio (31 luglio per l'anno 2017), ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, la scadenza per il versamento del saldo annuale IVA corrispondendo l'ulteriore maggiorazione pari allo 0,4% della somma dovuta al 30 giugno (comprensiva della maggiorazione dell'1,6% per il tempo trascorso dal 16 marzo);
- la maggiorazione dello 0,4% ex art. 6 del DPR 542/99, in caso di compensazione nel modello F24 del saldo IVA a debito con crediti disponibili, si applica solamente sulla parte di debito IVA non compensato;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono della facoltà di differire il versamento del saldo annuale IVA dal 16 marzo al 30 giugno possono compensare le somme dovute con i crediti che emergono dalle dichiarazioni annuali o rateizzare quanto dovuto a partire dal 30 giugno.
Fonte: Risoluzione Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2017 - "Confermato il “doppio differimento” per il versamento del saldo IVA" - Gazzera - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego