Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/09/2019 Ripartono I versamenti INPS sospesi per gli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego
20/02/2017 Ripristinata la presentazione dei modelli INTRA acquisti per il 2017 S.M.Perego
26/10/2018 Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate S.M.Perego
24/02/2017 Ripristinato il modello Intrastat - scade il 27.1.2017 S.M.Perego
03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
17/03/2017 Ripristinato l'obbligo di presentazione per il 2017 dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
19/10/2015 Riproposta l’assegnazione agevolata ai soci dal Ddl di stabilità S.M.Perego
07/05/2009 Riqualificazione energetica (detrazione 55%) news S.M.Perego
16/04/2018 Riscossione - Non sempre è possibile operare il fermo del veicolo S.M.Perego
29/01/2010 Risparmio energetico 55% news S.M.Perego

Records 2091 to 2100 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale   Data : 21/06/2017
Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale
L'Agenzia delle Entrate, con riguardo alle novità in materia di versamenti IVA introdotte dall'art. 7-quater co. 20 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), ha chiarito quanto segue:
- i soggetti passivi IVA con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del termine ex art. 6 del DPR 542/99 versando il saldo annuale IVA entro il 30 giugno con la maggiorazione prevista;
- è possibile posticipare ulteriormente al 30 luglio (31 luglio per l'anno 2017), ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, la scadenza per il versamento del saldo annuale IVA corrispondendo l'ulteriore maggiorazione pari allo 0,4% della somma dovuta al 30 giugno (comprensiva della maggiorazione dell'1,6% per il tempo trascorso dal 16 marzo);
- la maggiorazione dello 0,4% ex art. 6 del DPR 542/99, in caso di compensazione nel modello F24 del saldo IVA a debito con crediti disponibili, si applica solamente sulla parte di debito IVA non compensato;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono della facoltà di differire il versamento del saldo annuale IVA dal 16 marzo al 30 giugno possono compensare le somme dovute con i crediti che emergono dalle dichiarazioni annuali o rateizzare quanto dovuto a partire dal 30 giugno.
Fonte: Risoluzione Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2017 - "Confermato il “doppio differimento” per il versamento del saldo IVA" - Gazzera - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego