Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
13/04/2016 Scontano l’INAIL le attività sociali svolte dai Comuni S.M.Perego
07/04/2016 Scontata la semplificazione parziale dello spesometro per medici e odontoiatri S.M.Perego
12/10/2009 Scudo fiscale - Aggiornamenti news S.M.Perego
15/09/2009 Scudo fiscale - Approvazione modello news S.M.Perego
09/10/2009 Scudo fiscale - Istituzione codici tributo news S.M.Perego
05/08/2009 Scudo fiscale ter news S.M.Perego
05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego
24/11/2015 Se iscritti all’AIRE il saldo IMU per il 2015 con regole diverse S.M.Perego
23/03/2016 Se la ritenuta è operata ma non versata ne risponde sempre il sostituto S.M.Perego
01/06/2016 Se presente, l’esenzione all’IMU si estende anche alla TASI S.M.Perego

Records 2201 to 2210 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale   Data : 21/06/2017
Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale
L'Agenzia delle Entrate, con riguardo alle novità in materia di versamenti IVA introdotte dall'art. 7-quater co. 20 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), ha chiarito quanto segue:
- i soggetti passivi IVA con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del termine ex art. 6 del DPR 542/99 versando il saldo annuale IVA entro il 30 giugno con la maggiorazione prevista;
- è possibile posticipare ulteriormente al 30 luglio (31 luglio per l'anno 2017), ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, la scadenza per il versamento del saldo annuale IVA corrispondendo l'ulteriore maggiorazione pari allo 0,4% della somma dovuta al 30 giugno (comprensiva della maggiorazione dell'1,6% per il tempo trascorso dal 16 marzo);
- la maggiorazione dello 0,4% ex art. 6 del DPR 542/99, in caso di compensazione nel modello F24 del saldo IVA a debito con crediti disponibili, si applica solamente sulla parte di debito IVA non compensato;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono della facoltà di differire il versamento del saldo annuale IVA dal 16 marzo al 30 giugno possono compensare le somme dovute con i crediti che emergono dalle dichiarazioni annuali o rateizzare quanto dovuto a partire dal 30 giugno.
Fonte: Risoluzione Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2017 - "Confermato il “doppio differimento” per il versamento del saldo IVA" - Gazzera - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego