Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/05/2017 Approvati gli studi di settore per il 2016 S.M.Perego
30/12/2016 Approvati gli studi di settore per il 2016 – Gli ultimi S.M.Perego
02/05/2018 Approvati i coefficienti per il 2018 dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
01/04/2016 Approvati i correttivi anticrisi 2015 per gli Studi di Settore S.M.Perego
16/01/2018 Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018 S.M.Perego
19/10/2016 Approvati i modelli di voluntary disclouser con la Città del Vaticano S.M.Perego
01/02/2017 Approvati i modelli per gli studi di settore ma manca ancora GE.RI.CO. S.M.Perego
27/10/2017 Approvati i modelli per la nuova rottamazione S.M.Perego
01/03/2016 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
24/04/2017 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria catastale “D” S.M.Perego

Records 241 to 250 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale   Data : 21/06/2017
Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale
L'Agenzia delle Entrate, con riguardo alle novità in materia di versamenti IVA introdotte dall'art. 7-quater co. 20 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), ha chiarito quanto segue:
- i soggetti passivi IVA con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del termine ex art. 6 del DPR 542/99 versando il saldo annuale IVA entro il 30 giugno con la maggiorazione prevista;
- è possibile posticipare ulteriormente al 30 luglio (31 luglio per l'anno 2017), ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, la scadenza per il versamento del saldo annuale IVA corrispondendo l'ulteriore maggiorazione pari allo 0,4% della somma dovuta al 30 giugno (comprensiva della maggiorazione dell'1,6% per il tempo trascorso dal 16 marzo);
- la maggiorazione dello 0,4% ex art. 6 del DPR 542/99, in caso di compensazione nel modello F24 del saldo IVA a debito con crediti disponibili, si applica solamente sulla parte di debito IVA non compensato;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono della facoltà di differire il versamento del saldo annuale IVA dal 16 marzo al 30 giugno possono compensare le somme dovute con i crediti che emergono dalle dichiarazioni annuali o rateizzare quanto dovuto a partire dal 30 giugno.
Fonte: Risoluzione Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2017 - "Confermato il “doppio differimento” per il versamento del saldo IVA" - Gazzera - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego