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27/07/2016 Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti S.M.Perego
27/07/2016 I controlli sul MOSS si spostano al Centro operativo di Pescara dall’1.1.2016 S.M.Perego
28/07/2016 Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
28/07/2016 Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
28/07/2016 Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
29/07/2016 Una piccola proroga alle notifiche da parte di Equitalia S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
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Titolo: Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale   Data : 21/06/2017
Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale
L'Agenzia delle Entrate, con riguardo alle novità in materia di versamenti IVA introdotte dall'art. 7-quater co. 20 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), ha chiarito quanto segue:
- i soggetti passivi IVA con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del termine ex art. 6 del DPR 542/99 versando il saldo annuale IVA entro il 30 giugno con la maggiorazione prevista;
- è possibile posticipare ulteriormente al 30 luglio (31 luglio per l'anno 2017), ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, la scadenza per il versamento del saldo annuale IVA corrispondendo l'ulteriore maggiorazione pari allo 0,4% della somma dovuta al 30 giugno (comprensiva della maggiorazione dell'1,6% per il tempo trascorso dal 16 marzo);
- la maggiorazione dello 0,4% ex art. 6 del DPR 542/99, in caso di compensazione nel modello F24 del saldo IVA a debito con crediti disponibili, si applica solamente sulla parte di debito IVA non compensato;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono della facoltà di differire il versamento del saldo annuale IVA dal 16 marzo al 30 giugno possono compensare le somme dovute con i crediti che emergono dalle dichiarazioni annuali o rateizzare quanto dovuto a partire dal 30 giugno.
Fonte: Risoluzione Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2017 - "Confermato il “doppio differimento” per il versamento del saldo IVA" - Gazzera - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego