| In attesa del provvedimento attuativo nessuna ritenuta sulle c.d. “Locazioni brevi”
L'art. 4 del DL 50/2017, come convertito il legge, nel disciplinare le locazioni brevi, prevede che gli intermediari ed i soggetti che gestiscono portali on line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, debbono (tra il resto) effettuare una ritenuta del 21% all'atto del pagamento del canone o corrispettivo al beneficiario, qualora intervengano nel pagamento dei canoni o incassino i medesimi.
Per tale disposizione non è stata prevista una specifica decorrenza (l'art. 4 prevede una specifica decorrenza solo al comma 2, relativo alla cedolare secca) ed, inoltre, il comma 6 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate vengano dettate le disposizioni attuative dei commi 4, 5 e 5-bis dell'art. 4, ove è disciplinato anche l'obbligo di ritenuta.
Ne deriva che l'obbligo di ritenuta non è entrato in vigore l'1.6.2017, ma richiede l'entrata in vigore del provvedimento attuativo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.6.2017 - "Un regolamento definirà i criteri delle locazioni in forma imprenditoriale" - Mauro |