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21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
22/12/2017 Pronte le lettere di invito alla “compliance” anche per il quadro RW S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego
22/12/2017 Rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica nel c.d. tax free shopping S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
31/12/2017 Locazioni brevi - Aggregazione non sempre possibile S.M.Perego
03/01/2018 Il software RLI non funziona S.M.Perego

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Titolo: Il versamento del saldo IVA ha date diverse   Data : 22/06/2017
Il versamento del saldo IVA ha date diverse
La risoluzione Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73, a fronte della rimodulazione dei termini di versamento operata dall'art. 7-quater del DL 193/2016, ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di versamento del saldo annuale IVA. È stato precisato, fra l'altro, che:
- per i soggetti passivi con esercizio non coincidente con l'anno solare (ai fini delle imposte dirette) occorre avere riguardo alla scadenza del 30 giugno di cui all'art. 17 co. 1 del DPR 435/2001;
- è possibile posticipare ulteriormente il termine di versamento del saldo IVA al 30 luglio (31 luglio per il 2017), già differito al 30 giugno rispetto all'originaria scadenza del 16 marzo, corrispondendo la maggiorazione prevista dall'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001.
L'Autore, con riferimento alle società di capitali "solari" che approvano il bilancio nel mese di giugno, rileva che:
- sino al 2016 tali soggetti potevano differire il versamento del saldo IVA con le modalità previste per il saldo IRES (al 16 luglio o al 20 agosto operando le relative maggiorazioni);
- alla luce del nuovo contesto normativo, come interpretato dall'Agenzia delle Entrate, il differimento del termine di versamento del saldo annuale IVA può avvenire invece al 30 giugno o al 30 luglio (31 luglio per il 2017), come per tutti i soggetti passivi IVA.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2017 - "Differimento del versamento del saldo IVA con stesse scadenze per tutti" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego