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Data Titolo Sezione Autore
04/07/2019 Stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali S.M.Perego
04/07/2019 Definite le modalità di invio dei corrispettivi al Sistema TS S.M.Perego
04/07/2019 Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019 S.M.Perego
06/07/2019 Controlli formali soggetti a semplificazioni S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego
10/07/2019 Dichiarazione IVA alternativa alla LIPE S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
17/07/2019 In audizione alla IV Commissione Finanze della Camera S.M.Perego
24/07/2019 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018 S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego

Records 2361 to 2370 of 2397
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Titolo: Il versamento del saldo IVA ha date diverse   Data : 22/06/2017
Il versamento del saldo IVA ha date diverse
La risoluzione Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73, a fronte della rimodulazione dei termini di versamento operata dall'art. 7-quater del DL 193/2016, ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di versamento del saldo annuale IVA. È stato precisato, fra l'altro, che:
- per i soggetti passivi con esercizio non coincidente con l'anno solare (ai fini delle imposte dirette) occorre avere riguardo alla scadenza del 30 giugno di cui all'art. 17 co. 1 del DPR 435/2001;
- è possibile posticipare ulteriormente il termine di versamento del saldo IVA al 30 luglio (31 luglio per il 2017), già differito al 30 giugno rispetto all'originaria scadenza del 16 marzo, corrispondendo la maggiorazione prevista dall'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001.
L'Autore, con riferimento alle società di capitali "solari" che approvano il bilancio nel mese di giugno, rileva che:
- sino al 2016 tali soggetti potevano differire il versamento del saldo IVA con le modalità previste per il saldo IRES (al 16 luglio o al 20 agosto operando le relative maggiorazioni);
- alla luce del nuovo contesto normativo, come interpretato dall'Agenzia delle Entrate, il differimento del termine di versamento del saldo annuale IVA può avvenire invece al 30 giugno o al 30 luglio (31 luglio per il 2017), come per tutti i soggetti passivi IVA.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2017 - "Differimento del versamento del saldo IVA con stesse scadenze per tutti" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego