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Data Titolo Sezione Autore
09/05/2016 Nel quadro VO, allegato ad Unico PF, la fuoriuscita dal regime di vantaggio S.M.Perego
12/05/2016 L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace S.M.Perego
09/05/2016 Agenzia delle Entrate – Risposte ai quesiti posti dai CAF S.M.Perego
12/05/2016 Nessuna proroga per Unico 2016 S.M.Perego
06/05/2016 Sull’indennità di disoccupazione interviene l’INPS con la circ. 74 S.M.Perego
06/05/2016 Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa S.M.Perego
06/05/2016 La circolare esplicativa sull’assegnazione dei beni ai soci ancora nel limbo, permangono dubbi applicativi S.M.Perego
06/05/2016 L’Agenzia delle Entrate apporta ancora modifiche ai modelli di dichiarazione S.M.Perego
06/05/2016 Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente S.M.Perego
05/05/2016 L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul canone RAI S.M.Perego

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Titolo: Il versamento del saldo IVA ha date diverse   Data : 22/06/2017
Il versamento del saldo IVA ha date diverse
La risoluzione Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73, a fronte della rimodulazione dei termini di versamento operata dall'art. 7-quater del DL 193/2016, ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di versamento del saldo annuale IVA. È stato precisato, fra l'altro, che:
- per i soggetti passivi con esercizio non coincidente con l'anno solare (ai fini delle imposte dirette) occorre avere riguardo alla scadenza del 30 giugno di cui all'art. 17 co. 1 del DPR 435/2001;
- è possibile posticipare ulteriormente il termine di versamento del saldo IVA al 30 luglio (31 luglio per il 2017), già differito al 30 giugno rispetto all'originaria scadenza del 16 marzo, corrispondendo la maggiorazione prevista dall'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001.
L'Autore, con riferimento alle società di capitali "solari" che approvano il bilancio nel mese di giugno, rileva che:
- sino al 2016 tali soggetti potevano differire il versamento del saldo IVA con le modalità previste per il saldo IRES (al 16 luglio o al 20 agosto operando le relative maggiorazioni);
- alla luce del nuovo contesto normativo, come interpretato dall'Agenzia delle Entrate, il differimento del termine di versamento del saldo annuale IVA può avvenire invece al 30 giugno o al 30 luglio (31 luglio per il 2017), come per tutti i soggetti passivi IVA.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2017 - "Differimento del versamento del saldo IVA con stesse scadenze per tutti" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego