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29/05/2018 La difesa fitosanitaria rientra nel bonus verde S.M.Perego
24/06/2016 Autotrasportatori disponibile il software per la domanda “caro petrolio” S.M.Perego
24/06/2016 Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia S.M.Perego
24/06/2016 Scade il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU-TASI S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego
01/06/2016 Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali S.M.Perego
27/06/2016 Al via gli accertamenti e controlli sui redditi prodotti nel 2012 S.M.Perego
24/05/2016 La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità S.M.Perego
26/05/2016 Entro il 31.5.2016 è possibile ricorrere all’estromissione agevolata S.M.Perego

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Titolo: Il versamento del saldo IVA ha date diverse   Data : 22/06/2017
Il versamento del saldo IVA ha date diverse
La risoluzione Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73, a fronte della rimodulazione dei termini di versamento operata dall'art. 7-quater del DL 193/2016, ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di versamento del saldo annuale IVA. È stato precisato, fra l'altro, che:
- per i soggetti passivi con esercizio non coincidente con l'anno solare (ai fini delle imposte dirette) occorre avere riguardo alla scadenza del 30 giugno di cui all'art. 17 co. 1 del DPR 435/2001;
- è possibile posticipare ulteriormente il termine di versamento del saldo IVA al 30 luglio (31 luglio per il 2017), già differito al 30 giugno rispetto all'originaria scadenza del 16 marzo, corrispondendo la maggiorazione prevista dall'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001.
L'Autore, con riferimento alle società di capitali "solari" che approvano il bilancio nel mese di giugno, rileva che:
- sino al 2016 tali soggetti potevano differire il versamento del saldo IVA con le modalità previste per il saldo IRES (al 16 luglio o al 20 agosto operando le relative maggiorazioni);
- alla luce del nuovo contesto normativo, come interpretato dall'Agenzia delle Entrate, il differimento del termine di versamento del saldo annuale IVA può avvenire invece al 30 giugno o al 30 luglio (31 luglio per il 2017), come per tutti i soggetti passivi IVA.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2017 - "Differimento del versamento del saldo IVA con stesse scadenze per tutti" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego