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01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego
01/06/2016 I campi da golf devono essere accatastati nella cat. D/6 S.M.Perego
01/06/2016 Gli studi di settore predisposti per l’anno 2015 contengono nuovi correttivi S.M.Perego
01/06/2016 Se presente, l’esenzione all’IMU si estende anche alla TASI S.M.Perego
03/06/2016 Le anomalie agli studi di settore arrivano sulla PEC S.M.Perego
03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
03/06/2016 Dubbi sulla tassazione IMU e TASI delle piattaforme petrolifere S.M.Perego
03/06/2016 Gli immobili merce non pagano IMU e TASI S.M.Perego
03/06/2016 Dall’1.6.2016 nuovo modello ISEE S.M.Perego

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Titolo: Il versamento del saldo IVA ha date diverse   Data : 22/06/2017
Il versamento del saldo IVA ha date diverse
La risoluzione Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73, a fronte della rimodulazione dei termini di versamento operata dall'art. 7-quater del DL 193/2016, ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di versamento del saldo annuale IVA. È stato precisato, fra l'altro, che:
- per i soggetti passivi con esercizio non coincidente con l'anno solare (ai fini delle imposte dirette) occorre avere riguardo alla scadenza del 30 giugno di cui all'art. 17 co. 1 del DPR 435/2001;
- è possibile posticipare ulteriormente il termine di versamento del saldo IVA al 30 luglio (31 luglio per il 2017), già differito al 30 giugno rispetto all'originaria scadenza del 16 marzo, corrispondendo la maggiorazione prevista dall'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001.
L'Autore, con riferimento alle società di capitali "solari" che approvano il bilancio nel mese di giugno, rileva che:
- sino al 2016 tali soggetti potevano differire il versamento del saldo IVA con le modalità previste per il saldo IRES (al 16 luglio o al 20 agosto operando le relative maggiorazioni);
- alla luce del nuovo contesto normativo, come interpretato dall'Agenzia delle Entrate, il differimento del termine di versamento del saldo annuale IVA può avvenire invece al 30 giugno o al 30 luglio (31 luglio per il 2017), come per tutti i soggetti passivi IVA.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2017 - "Differimento del versamento del saldo IVA con stesse scadenze per tutti" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego