| Rottamazione ex DL 193/2016 - In caso di diniego può essere proposto il ricorso
La comunicazione di diniego alla rottamazione dei ruoli può essere impugnata dinanzi al giudice tributario, ma occorre una particolare attenzione nel formulare le conclusioni del ricorso.
Non ci si deve limitare a chiedere l'annullamento del diniego, in quanto, se il ricorso viene accolto, spetterà poi all'Agente della riscossione il compito di liquidazione degli importi, e ciò potrebbe dare luogo a nuovi contenziosi.
Il contribuente dovrebbe indicare:
- gli importi da pagare per effetto della rottamazione, dando evidenza dello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora;
- le rate in cui dilazionare il debito, "in armonia" con quanto prevede l'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, quindi in un arco temporale prossimo ai 14 mesi.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.6.2017 - "Ricorso da stendere con cautela contro il diniego di rottamazione dei ruoli" - Cissello |