Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/11/2014 Non coerente agli studi di settore news S.M.Perego
17/11/2014 In arrivo i rimborsi da 730 news S.M.Perego
18/11/2014 Nuovo modello ISEE news S.M.Perego
18/11/2014 Attività Professionale e chiusura Partita IVA news S.M.Perego
18/11/2014 Acconto Iva al 29 dicembre 2014 news S.M.Perego
22/12/2014 Spese di vitto e alloggio - Circolare Confindustria news S.M.Perego
13/11/2014 Acconto cedolare secca news S.M.Perego

Records 2391 to 2397 of 2397
First Previous

 

Titolo: Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario   Data : 26/06/2017
Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario
I contribuenti che, fino al 2016, hanno applicato il regime di vantaggio (ex DL 98/2011) e che, dal 2017, applicano quello forfetario (ex L. 190/2014), nel 2017 non sono tenuti al pagamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva per il regime forfetario, per l'assenza di una base storica di riferimento. Infatti, in assenza di una disciplina specifica, operano le regole generali.
Nel 2017 non è dovuto neppure più l'acconto dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio, atteso che il contribuente nel 2017 non è più soggetto a tale regime.
Infine, i contribuenti che, nel 2016 e nel 2017, applicano uno dei predetti regimi e sono contestualmente titolari di ulteriori redditi assoggettati ad IRPEF (es. redditi fondiari, redditi diversi) devono corrispondere anche l'acconto IRPEF 2017 (con i codici tributo propri di tale imposta), a condizione che l'importo del rigo RN34 ("Differenza") o RN61 colonna 4 (se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello REDDITI 2017 PF risulti pari o superiore a 52,00 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.6.2017 - "Acconti d’imposta con regole variabili per il passaggio tra regimi agevolati" - Fornero - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego