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28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

Records 321 to 330 of 2397
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Titolo: Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario   Data : 26/06/2017
Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario
I contribuenti che, fino al 2016, hanno applicato il regime di vantaggio (ex DL 98/2011) e che, dal 2017, applicano quello forfetario (ex L. 190/2014), nel 2017 non sono tenuti al pagamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva per il regime forfetario, per l'assenza di una base storica di riferimento. Infatti, in assenza di una disciplina specifica, operano le regole generali.
Nel 2017 non è dovuto neppure più l'acconto dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio, atteso che il contribuente nel 2017 non è più soggetto a tale regime.
Infine, i contribuenti che, nel 2016 e nel 2017, applicano uno dei predetti regimi e sono contestualmente titolari di ulteriori redditi assoggettati ad IRPEF (es. redditi fondiari, redditi diversi) devono corrispondere anche l'acconto IRPEF 2017 (con i codici tributo propri di tale imposta), a condizione che l'importo del rigo RN34 ("Differenza") o RN61 colonna 4 (se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello REDDITI 2017 PF risulti pari o superiore a 52,00 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.6.2017 - "Acconti d’imposta con regole variabili per il passaggio tra regimi agevolati" - Fornero - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego