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09/05/2016 Agenzia delle Entrate – Risposte ai quesiti posti dai CAF S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
09/05/2016 Nel quadro VO, allegato ad Unico PF, la fuoriuscita dal regime di vantaggio S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego
12/05/2016 Il pagamento del diritto camerale annuale si può effettuare online S.M.Perego

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Titolo: Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario   Data : 26/06/2017
Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario
I contribuenti che, fino al 2016, hanno applicato il regime di vantaggio (ex DL 98/2011) e che, dal 2017, applicano quello forfetario (ex L. 190/2014), nel 2017 non sono tenuti al pagamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva per il regime forfetario, per l'assenza di una base storica di riferimento. Infatti, in assenza di una disciplina specifica, operano le regole generali.
Nel 2017 non è dovuto neppure più l'acconto dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio, atteso che il contribuente nel 2017 non è più soggetto a tale regime.
Infine, i contribuenti che, nel 2016 e nel 2017, applicano uno dei predetti regimi e sono contestualmente titolari di ulteriori redditi assoggettati ad IRPEF (es. redditi fondiari, redditi diversi) devono corrispondere anche l'acconto IRPEF 2017 (con i codici tributo propri di tale imposta), a condizione che l'importo del rigo RN34 ("Differenza") o RN61 colonna 4 (se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello REDDITI 2017 PF risulti pari o superiore a 52,00 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.6.2017 - "Acconti d’imposta con regole variabili per il passaggio tra regimi agevolati" - Fornero - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego