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10/04/2018 On line un glossario di attività edilizia libera S.M.Perego
11/04/2018 Disponibili le disposizioni attuative in materia di Gruppo IVA S.M.Perego
11/04/2018 In arrivo i questionari sull’omesso quadro RW S.M.Perego
04/04/2018 Bonus verde - I primi chiarimenti S.M.Perego
06/02/2018 AdE da febbraio ad aprile una serie di scadenze prive di riscontri obiettivi S.M.Perego
13/06/2017 L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti S.M.Perego
25/01/2018 Anche nel 2018 l’acquisto di un autocarro sconta il super-ammortamento S.M.Perego
25/01/2018 Un passo indietro sull’IRAP dalla Corte di Cassazione S.M.Perego
25/01/2018 INPS per il 2018 nuovi limiti all’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
31/01/2018 INPS Aggiornato l’importo dei contributi dovuti per l'anno 2018 per le COLF S.M.Perego

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Titolo: Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale   Data : 26/06/2017
Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale
La L. 21.6.2017 n. 96 di conversione del DL 50/2017, all'art. 54-bis, introduce il lavoro occasionale in alternativa al lavoro accessorio, abrogato dal DL 25/2017 (conv. L. 49/2017).
In particolare, viene introdotto il nuovo contratto di prestazione occasionale, che consente di acquistare prestazioni di lavoro occasionale, previa registrazione dell'utilizzatore nell'apposita piattaforma informatica INPS, da parte di soggetti che abbiano, alle proprie dipendenze, non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, non operino nel settore dell'edilizia, non acquisiscano la prestazione nell'ambito di un appalto di opere o servizi e, fatte salve alcune ipotesi, non siano imprese agricole.
Inoltre, la norma stabilisce che:
- l'utilizzatore possa usufruire di prestazioni occasionali per un massimo di 5.000 euro, indipendentemente dal numero di prestatori;
- i lavoratori avranno un doppio limite annuale, ossia 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori e 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore;
-siano a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (33%) del compenso e il premio INAIL (3,5%);
- è obbligato a comunicare, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione occasionale, i dati anagrafici e identificativi del prestatore, nonché luogo e orario di inizio e di fine della prestazione.
Fonte: DL 50/2017 (conv. L. 21.6.2017 n. 96) – Il Quotidiano del Commercialista del 26.6.2017 - "Nuovo contratto di prestazione occasionale in vigore" - Pagano
Sezione:   Autore : S.M.Perego