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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale   Data : 26/06/2017
Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale
La L. 21.6.2017 n. 96 di conversione del DL 50/2017, all'art. 54-bis, introduce il lavoro occasionale in alternativa al lavoro accessorio, abrogato dal DL 25/2017 (conv. L. 49/2017).
In particolare, viene introdotto il nuovo contratto di prestazione occasionale, che consente di acquistare prestazioni di lavoro occasionale, previa registrazione dell'utilizzatore nell'apposita piattaforma informatica INPS, da parte di soggetti che abbiano, alle proprie dipendenze, non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, non operino nel settore dell'edilizia, non acquisiscano la prestazione nell'ambito di un appalto di opere o servizi e, fatte salve alcune ipotesi, non siano imprese agricole.
Inoltre, la norma stabilisce che:
- l'utilizzatore possa usufruire di prestazioni occasionali per un massimo di 5.000 euro, indipendentemente dal numero di prestatori;
- i lavoratori avranno un doppio limite annuale, ossia 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori e 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore;
-siano a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (33%) del compenso e il premio INAIL (3,5%);
- è obbligato a comunicare, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione occasionale, i dati anagrafici e identificativi del prestatore, nonché luogo e orario di inizio e di fine della prestazione.
Fonte: DL 50/2017 (conv. L. 21.6.2017 n. 96) – Il Quotidiano del Commercialista del 26.6.2017 - "Nuovo contratto di prestazione occasionale in vigore" - Pagano
Sezione:   Autore : S.M.Perego