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01/12/2016 Le piattaforme petrolifere sempre soggette ad ICI IMU e TASI S.M.Perego
01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego
01/12/2016 Le segnalazioni di anomalia agli Studi di Settore 2015 vanno comunicate con il nuovo software S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego

Records 1441 to 1450 of 2397
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Titolo: Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale   Data : 26/06/2017
Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale
La L. 21.6.2017 n. 96 di conversione del DL 50/2017, all'art. 54-bis, introduce il lavoro occasionale in alternativa al lavoro accessorio, abrogato dal DL 25/2017 (conv. L. 49/2017).
In particolare, viene introdotto il nuovo contratto di prestazione occasionale, che consente di acquistare prestazioni di lavoro occasionale, previa registrazione dell'utilizzatore nell'apposita piattaforma informatica INPS, da parte di soggetti che abbiano, alle proprie dipendenze, non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, non operino nel settore dell'edilizia, non acquisiscano la prestazione nell'ambito di un appalto di opere o servizi e, fatte salve alcune ipotesi, non siano imprese agricole.
Inoltre, la norma stabilisce che:
- l'utilizzatore possa usufruire di prestazioni occasionali per un massimo di 5.000 euro, indipendentemente dal numero di prestatori;
- i lavoratori avranno un doppio limite annuale, ossia 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori e 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore;
-siano a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (33%) del compenso e il premio INAIL (3,5%);
- è obbligato a comunicare, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione occasionale, i dati anagrafici e identificativi del prestatore, nonché luogo e orario di inizio e di fine della prestazione.
Fonte: DL 50/2017 (conv. L. 21.6.2017 n. 96) – Il Quotidiano del Commercialista del 26.6.2017 - "Nuovo contratto di prestazione occasionale in vigore" - Pagano
Sezione:   Autore : S.M.Perego