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Data Titolo Sezione Autore
12/11/2015 Dubbi sull’accesso al regime forfetario dei contribuenti minimi S.M.Perego
13/11/2015 Esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi i servizi di telecomunicazione S.M.Perego
13/11/2015 Trasporti internazionali senza IVA S.M.Perego
13/11/2015 Ai Revisori di Enti locali anche il rimborso di spese per vitto ed alloggio S.M.Perego
12/11/2015 Esaminate le modifiche al regime sanzionatorio in una circolare della GdF S.M.Perego
12/11/2015 Ammesse al consolidato le società non residenti S.M.Perego
26/11/2015 La cedolare secca al metodo previsionale S.M.Perego
16/11/2015 Entro il 16.12.2015 saldi IMU e TASI S.M.Perego
21/12/2015 Assegno emergenziale - l’INPS fornisce le istruzioni operative S.M.Perego
09/12/2015 L’intermediario può incorrere in sanzioni a causa di Entratel S.M.Perego

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Titolo: Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale   Data : 26/06/2017
Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale
La L. 21.6.2017 n. 96 di conversione del DL 50/2017, all'art. 54-bis, introduce il lavoro occasionale in alternativa al lavoro accessorio, abrogato dal DL 25/2017 (conv. L. 49/2017).
In particolare, viene introdotto il nuovo contratto di prestazione occasionale, che consente di acquistare prestazioni di lavoro occasionale, previa registrazione dell'utilizzatore nell'apposita piattaforma informatica INPS, da parte di soggetti che abbiano, alle proprie dipendenze, non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, non operino nel settore dell'edilizia, non acquisiscano la prestazione nell'ambito di un appalto di opere o servizi e, fatte salve alcune ipotesi, non siano imprese agricole.
Inoltre, la norma stabilisce che:
- l'utilizzatore possa usufruire di prestazioni occasionali per un massimo di 5.000 euro, indipendentemente dal numero di prestatori;
- i lavoratori avranno un doppio limite annuale, ossia 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori e 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore;
-siano a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (33%) del compenso e il premio INAIL (3,5%);
- è obbligato a comunicare, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione occasionale, i dati anagrafici e identificativi del prestatore, nonché luogo e orario di inizio e di fine della prestazione.
Fonte: DL 50/2017 (conv. L. 21.6.2017 n. 96) – Il Quotidiano del Commercialista del 26.6.2017 - "Nuovo contratto di prestazione occasionale in vigore" - Pagano
Sezione:   Autore : S.M.Perego