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Data Titolo Sezione Autore
11/07/2016 La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli S.M.Perego
12/07/2016 Scade, forse, il 22.8.2016 la trasmissione telematica delle ultime C.U. S.M.Perego
12/07/2016 Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese S.M.Perego
12/07/2016 L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità S.M.Perego
13/07/2016 Pubblicate le linee guida per la revisione degli enti locali S.M.Perego
13/07/2016 Si estende l’utilizzo della PEC nel processo tributario S.M.Perego
13/07/2016 Disponibili, sul sito delle Dogane, i format per la richiesta di rimborso S.M.Perego
13/07/2016 Compensabili i debiti Equitalia con crediti vantati nei confronti della P.A. S.M.Perego
15/07/2016 Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti S.M.Perego
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego

Records 251 to 260 of 2397
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Titolo: Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale   Data : 26/06/2017
Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale
La L. 21.6.2017 n. 96 di conversione del DL 50/2017, all'art. 54-bis, introduce il lavoro occasionale in alternativa al lavoro accessorio, abrogato dal DL 25/2017 (conv. L. 49/2017).
In particolare, viene introdotto il nuovo contratto di prestazione occasionale, che consente di acquistare prestazioni di lavoro occasionale, previa registrazione dell'utilizzatore nell'apposita piattaforma informatica INPS, da parte di soggetti che abbiano, alle proprie dipendenze, non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, non operino nel settore dell'edilizia, non acquisiscano la prestazione nell'ambito di un appalto di opere o servizi e, fatte salve alcune ipotesi, non siano imprese agricole.
Inoltre, la norma stabilisce che:
- l'utilizzatore possa usufruire di prestazioni occasionali per un massimo di 5.000 euro, indipendentemente dal numero di prestatori;
- i lavoratori avranno un doppio limite annuale, ossia 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori e 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore;
-siano a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (33%) del compenso e il premio INAIL (3,5%);
- è obbligato a comunicare, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione occasionale, i dati anagrafici e identificativi del prestatore, nonché luogo e orario di inizio e di fine della prestazione.
Fonte: DL 50/2017 (conv. L. 21.6.2017 n. 96) – Il Quotidiano del Commercialista del 26.6.2017 - "Nuovo contratto di prestazione occasionale in vigore" - Pagano
Sezione:   Autore : S.M.Perego