Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto   Data : 27/06/2017
Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto
Entro il prossimo 30 giugno, i contribuenti saranno chiamati a corrispondere le imposte sui redditi e i contributi a saldo del 2016 e in acconto per il 2017 (è, altresì, ammessa la facoltà di effettuare i suddetti versamenti entro il prossimo 31 luglio - il 30 cade di domenica - con la maggiorazione dello 0,40%).
Per i contribuenti che presentano il modello 730 da cui emerge un'imposta a debito (situazione generalmente riconducibile ai casi di più sostituti d'imposta nel periodo d'imposta che non hanno effettuato le operazioni di conguaglio o nei casi in cui vi siano redditi aggiuntivi a quello di lavoro dipendente/pensione) è possibile scegliere di presentare il modello 730 o il modello REDDITI. Sul punto, l'Autore evidenzia che:
- per presentare il modello 730, occorre, comunque, che nel 2017 sia stato posto in essere un rapporto di lavoro dipendente (o pensione) con un sostituto d'imposta che possa provvedere alle operazioni di conguaglio (e che trattiene le eventuali somme a debito direttamente in busta paga);
- in assenza di un sostituto d'imposta, il contribuente deve presentare il modello 730, evidenziando l'apposita casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto"; se dal predetto modello emerge un debito, da corrispondere secondo i termini ordinari, il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve trasmettere telematicamente la delega di versamento usando i servizi telematici delle Entrate.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego