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17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
17/10/2016 Come contabilizzare la fidejussione S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
18/10/2016 Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA S.M.Perego
18/10/2016 Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali S.M.Perego
18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego
19/10/2016 Approvati i modelli di voluntary disclouser con la Città del Vaticano S.M.Perego

Records 1331 to 1340 of 2397
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Titolo: Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto   Data : 27/06/2017
Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto
Entro il prossimo 30 giugno, i contribuenti saranno chiamati a corrispondere le imposte sui redditi e i contributi a saldo del 2016 e in acconto per il 2017 (è, altresì, ammessa la facoltà di effettuare i suddetti versamenti entro il prossimo 31 luglio - il 30 cade di domenica - con la maggiorazione dello 0,40%).
Per i contribuenti che presentano il modello 730 da cui emerge un'imposta a debito (situazione generalmente riconducibile ai casi di più sostituti d'imposta nel periodo d'imposta che non hanno effettuato le operazioni di conguaglio o nei casi in cui vi siano redditi aggiuntivi a quello di lavoro dipendente/pensione) è possibile scegliere di presentare il modello 730 o il modello REDDITI. Sul punto, l'Autore evidenzia che:
- per presentare il modello 730, occorre, comunque, che nel 2017 sia stato posto in essere un rapporto di lavoro dipendente (o pensione) con un sostituto d'imposta che possa provvedere alle operazioni di conguaglio (e che trattiene le eventuali somme a debito direttamente in busta paga);
- in assenza di un sostituto d'imposta, il contribuente deve presentare il modello 730, evidenziando l'apposita casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto"; se dal predetto modello emerge un debito, da corrispondere secondo i termini ordinari, il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve trasmettere telematicamente la delega di versamento usando i servizi telematici delle Entrate.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego