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Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
17/11/2015 Ridotte le entità di indennizzo per la durata dei processi S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
30/10/2015 Ridotte le sanzioni per tardiva registrazione della dichiarazione di successione S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego

Records 2061 to 2070 of 2397
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Titolo: Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto   Data : 27/06/2017
Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto
Entro il prossimo 30 giugno, i contribuenti saranno chiamati a corrispondere le imposte sui redditi e i contributi a saldo del 2016 e in acconto per il 2017 (è, altresì, ammessa la facoltà di effettuare i suddetti versamenti entro il prossimo 31 luglio - il 30 cade di domenica - con la maggiorazione dello 0,40%).
Per i contribuenti che presentano il modello 730 da cui emerge un'imposta a debito (situazione generalmente riconducibile ai casi di più sostituti d'imposta nel periodo d'imposta che non hanno effettuato le operazioni di conguaglio o nei casi in cui vi siano redditi aggiuntivi a quello di lavoro dipendente/pensione) è possibile scegliere di presentare il modello 730 o il modello REDDITI. Sul punto, l'Autore evidenzia che:
- per presentare il modello 730, occorre, comunque, che nel 2017 sia stato posto in essere un rapporto di lavoro dipendente (o pensione) con un sostituto d'imposta che possa provvedere alle operazioni di conguaglio (e che trattiene le eventuali somme a debito direttamente in busta paga);
- in assenza di un sostituto d'imposta, il contribuente deve presentare il modello 730, evidenziando l'apposita casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto"; se dal predetto modello emerge un debito, da corrispondere secondo i termini ordinari, il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve trasmettere telematicamente la delega di versamento usando i servizi telematici delle Entrate.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego