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Data Titolo Sezione Autore
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego
16/12/2015 INPS Commercianti la Corte di Appello di Milano interviene nuovamente sugli obblighi di un amministratore di Srl S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
16/12/2015 La Cassazione interviene sulle prestazioni professionali gratuite S.M.Perego
16/12/2015 Possibile l’acquisto di una ulteriore abitazione agevolata stante l’inidoneità della precedente S.M.Perego
16/12/2015 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
18/01/2016 Approvazione definitiva dei modelli IVA 2016 S.M.Perego
04/02/2016 Super ammortamento anche sui beni inferiori ai 516,46 euro S.M.Perego

Records 751 to 760 of 2397
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Titolo: Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto   Data : 27/06/2017
Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto
Entro il prossimo 30 giugno, i contribuenti saranno chiamati a corrispondere le imposte sui redditi e i contributi a saldo del 2016 e in acconto per il 2017 (è, altresì, ammessa la facoltà di effettuare i suddetti versamenti entro il prossimo 31 luglio - il 30 cade di domenica - con la maggiorazione dello 0,40%).
Per i contribuenti che presentano il modello 730 da cui emerge un'imposta a debito (situazione generalmente riconducibile ai casi di più sostituti d'imposta nel periodo d'imposta che non hanno effettuato le operazioni di conguaglio o nei casi in cui vi siano redditi aggiuntivi a quello di lavoro dipendente/pensione) è possibile scegliere di presentare il modello 730 o il modello REDDITI. Sul punto, l'Autore evidenzia che:
- per presentare il modello 730, occorre, comunque, che nel 2017 sia stato posto in essere un rapporto di lavoro dipendente (o pensione) con un sostituto d'imposta che possa provvedere alle operazioni di conguaglio (e che trattiene le eventuali somme a debito direttamente in busta paga);
- in assenza di un sostituto d'imposta, il contribuente deve presentare il modello 730, evidenziando l'apposita casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto"; se dal predetto modello emerge un debito, da corrispondere secondo i termini ordinari, il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve trasmettere telematicamente la delega di versamento usando i servizi telematici delle Entrate.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego