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10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
08/02/2016 Quali beni materiali scontano la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione S.M.Perego
26/01/2016 Nuovi adempimenti per chi abbandona il regime dei minimi S.M.Perego
21/01/2016 Dall’1.1.2016 per la CIGO sono competenti le strutture territoriali dell’INPS S.M.Perego
21/01/2016 Come effettuare l’accesso al regime forfetario per il 2016 S.M.Perego
21/01/2016 Ancora sulla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego

Records 781 to 790 of 2397
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Titolo: Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto   Data : 27/06/2017
Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto
Entro il prossimo 30 giugno, i contribuenti saranno chiamati a corrispondere le imposte sui redditi e i contributi a saldo del 2016 e in acconto per il 2017 (è, altresì, ammessa la facoltà di effettuare i suddetti versamenti entro il prossimo 31 luglio - il 30 cade di domenica - con la maggiorazione dello 0,40%).
Per i contribuenti che presentano il modello 730 da cui emerge un'imposta a debito (situazione generalmente riconducibile ai casi di più sostituti d'imposta nel periodo d'imposta che non hanno effettuato le operazioni di conguaglio o nei casi in cui vi siano redditi aggiuntivi a quello di lavoro dipendente/pensione) è possibile scegliere di presentare il modello 730 o il modello REDDITI. Sul punto, l'Autore evidenzia che:
- per presentare il modello 730, occorre, comunque, che nel 2017 sia stato posto in essere un rapporto di lavoro dipendente (o pensione) con un sostituto d'imposta che possa provvedere alle operazioni di conguaglio (e che trattiene le eventuali somme a debito direttamente in busta paga);
- in assenza di un sostituto d'imposta, il contribuente deve presentare il modello 730, evidenziando l'apposita casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto"; se dal predetto modello emerge un debito, da corrispondere secondo i termini ordinari, il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve trasmettere telematicamente la delega di versamento usando i servizi telematici delle Entrate.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego