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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment   Data : 27/06/2017
Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment
Con la pubblicazione della L. 96/2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23.6.2017, sono entrate in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 del DL 50/2017 in materia di split payment.
Le nuove norme si applicano alle fatture emesse dall'1.7.2017 e prevedono l'estensione dello speciale meccanismo di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 alle operazioni effettuate nei confronti di un più ampio spettro di destinatari, fra cui:
- tutte le pubbliche amministrazioni soggette a fattura elettronica;
- le società controllate dai Ministeri;
- le società controllate dagli enti territoriali;
- le società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Tuttavia, considerate le difficoltà connesse all'individuazione dei soggetti destinatari, il DL 50/2017 ha previsto la possibilità, per i fornitori, di richiedere alle controparti il rilascio di un documento attestante la loro riconducibilità all'ambito applicativo della disciplina. In tal caso, i cessionari o committenti sono tenuti a rilasciare il suddetto documento e, dall'altro lato, i fornitori in possesso di detta attestazione sono obbligati ad applicare lo split payment per le operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti.
In L. 96/2017) - Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2017 - "Split payment con dichiarazione dell’acquirente" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego