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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment   Data : 27/06/2017
Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment
Con la pubblicazione della L. 96/2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23.6.2017, sono entrate in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 del DL 50/2017 in materia di split payment.
Le nuove norme si applicano alle fatture emesse dall'1.7.2017 e prevedono l'estensione dello speciale meccanismo di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 alle operazioni effettuate nei confronti di un più ampio spettro di destinatari, fra cui:
- tutte le pubbliche amministrazioni soggette a fattura elettronica;
- le società controllate dai Ministeri;
- le società controllate dagli enti territoriali;
- le società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Tuttavia, considerate le difficoltà connesse all'individuazione dei soggetti destinatari, il DL 50/2017 ha previsto la possibilità, per i fornitori, di richiedere alle controparti il rilascio di un documento attestante la loro riconducibilità all'ambito applicativo della disciplina. In tal caso, i cessionari o committenti sono tenuti a rilasciare il suddetto documento e, dall'altro lato, i fornitori in possesso di detta attestazione sono obbligati ad applicare lo split payment per le operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti.
In L. 96/2017) - Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2017 - "Split payment con dichiarazione dell’acquirente" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego