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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment   Data : 27/06/2017
Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment
Con la pubblicazione della L. 96/2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23.6.2017, sono entrate in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 del DL 50/2017 in materia di split payment.
Le nuove norme si applicano alle fatture emesse dall'1.7.2017 e prevedono l'estensione dello speciale meccanismo di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 alle operazioni effettuate nei confronti di un più ampio spettro di destinatari, fra cui:
- tutte le pubbliche amministrazioni soggette a fattura elettronica;
- le società controllate dai Ministeri;
- le società controllate dagli enti territoriali;
- le società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Tuttavia, considerate le difficoltà connesse all'individuazione dei soggetti destinatari, il DL 50/2017 ha previsto la possibilità, per i fornitori, di richiedere alle controparti il rilascio di un documento attestante la loro riconducibilità all'ambito applicativo della disciplina. In tal caso, i cessionari o committenti sono tenuti a rilasciare il suddetto documento e, dall'altro lato, i fornitori in possesso di detta attestazione sono obbligati ad applicare lo split payment per le operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti.
In L. 96/2017) - Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2017 - "Split payment con dichiarazione dell’acquirente" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego